Statuto dell’associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

LINK 2.0 – APS

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita con sede a Bologna, una associazione di promozione sociale ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 106 del 06.06.2016 e D.Lgs. 117 del 03.07.2017 che assume la denominazione di LINK 2.0 – APS, d’ora in avanti anche semplicemente Associazione.

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi. La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni forma di discriminazione.

Le attività principali che l’associazione intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:

  1. promuovere, diffondere ed ascoltare la musica, organizzando allo scopo spettacoli di ogni genere, serate o momenti di incontro specifici, anche tematici;

  2. promuovere e diffondere la cultura in genere in tutte le sue espressioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ballo e la danza, la cultura teatrale, la cultura letteraria e le arti figurative, organizzando allo scopo spettacoli, mostre, esposizioni, corsi, lezioni individuali o di gruppo, ed eventi di ogni genere;

  3. promuovere ed organizzare lezioni, corsi e stage teorici e pratici di musica elettronica, dj, vj, tecnico del suono, tecnico luci, e tutte le figure professionali relative;

  4. promuovere ed organizzare attività di spettacolo, attività del tempo libero, attività ludiche e ricreative in genere, attività di svago e di relax;

  5. organizzare conferenze, convegni e corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

  6. occuparsi della realizzazione di attività editoriali quali riviste, opuscoli, bollettini sia cartacei che on-line, pubblicazione degli atti di convegni e seminari, redazione di progetti e pubblicazione di materiali audiovisivi;

  7. occuparsi di attività formativa anche in collaborazione con scuole ed istituti sia pubblici che privati;

  8. promuovere ed organizzare eventi relativi alla promozione e alla divulgazione di qualsiasi forma di arte;

  9. di potere promuove ed organizzare attività socio educativa finalizzata al recupero e all’integrazione di disabili e minori;

  10. svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3. DURATA

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì essere soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E’ compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l’ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta all’interessato il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell’ apposito libro a cura dell’organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l’anno corrente e siano trascorsi due mesi dal sollecito.

I soci sono espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi nel pagamento delle altre quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi sanando il debito e pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi per altri motivi potranno ricorrere, entro 30 gg, contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo che porterà il ricorso nella prima assemblea ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione

  2. dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge

  3. dal fondo riserva

Art. 6. ANNO SOCIALE

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all’Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L’ eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.

E’ espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI

Sono organi della associazione:

  1. l’Assemblea dei soci

  2. il Consiglio Direttivo

  3. il Presidente

  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9. ASSEMBLEA

L’ Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’ Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all’ art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputi necessario e qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L’ Assemblea è convocata con avviso affisso all’interno dei locali della Associazione almeno 15 giorni prima e/o con avviso scritto ad ogni socio, anche con modalità informatica o telematica. L’avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori dell’adunanza. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L’ Assemblea è inoltre chiamata a:

  • approvare le linee generali del programma di attività dell’anno sociale;

  • approvare il rendiconto economico e finanziario;

  • approvare i regolamenti della associazione;

  • decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;

  • attivare il Collegio dei Revisori dei conti;

  • eleggere gli organi direttivi della associazione.

L’ Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. È consentito ad un socio farsi rappresentare da un altro socio, purché con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L’ Assemblea straordinaria è convocata:

  • per modificare lo statuto;

  • per trasferire la sede sociale, con la precisazione che il trasferimento all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria;

  • per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore.

Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell’Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l’Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria in prima convocazione la partecipazione alla Assemblea ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora in seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo può essere indetta una terza convocazione a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della associazione ed è composto da 7 fino a un numero massimo di13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause uno dei membri decada dall’incarico, verrà convocata entro 20 giorni la Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto, o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo deve:

  • curare l’ordinaria amministrazione della Associazione con l’esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;

  • attuare le deliberazioni della Assemblea dei soci;

  • stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;

  • predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;

  • approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

  • formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;

  • deliberare circa la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza dello stesso al consigliere più anziano in età.

Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’ art. 30 del D.Lgs 117/2017 assume le funzioni ed i compiti di Organo di controllo ed i suoi membri sono eletti nel rispetto delle competenze previste dalla legge.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall’ Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altri Enti del Terzo Settore sentito l’organismo di controllo di cui alla normativa vigente all’atto dello scioglimento, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.